IMU – Terreni Edificabili
Normativa
Per area fabbricabili si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. La definizione di area fabbricabile trova riscontro nella lettera b) dell’art. 2 del D.Lgs.n.504/92. In sintesi, due sono i punti di riferimento che determinano l’assunzione della qualità di area fabbricabile:
• gli strumenti urbanistici generali o attuativi;
• le possibilità effettive di edificazione.
Dichiarazione
I Terreni Edificabili sono dei beni soggetti a obbligo di dichiarazione. Le istruzioni alla dichiarazione confermano che le aree edificabili devono di regola essere oggetto di dichiarazione, sia in caso di acquisto, sia in caso di vendita, sia in caso di mutamento del valore. Questo perché il valore di mercato del bene al 1° gennaio di ciascun anno è un’informazione che deve essere portata a conoscenza dei Comuni. Va inoltre ricordato che il valore dell’area fabbricabile deve essere denunciato anche nella diversa ipotesi in cui si è in presenza di un fabbricato oggetto di ristrutturazione. In questa eventualità, infatti, l’IMU si applica sul valore dell’area di sedime (superficie di pianta) su cui insiste l’unità immobiliare.
Dichiarazioni Infedele / Omessa:
L’attività di verifica tiene in considerazione le eventuali dichiarazioni presentabili entro il 30 Giugno dell’anno successivo alla variazione/acquisto/vendita del Terreno.
- Nel caso in cui l’area edificabile dovesse essere dichiarata in modo infedele si rende applicabile la sanzione che va dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
- Nel caso di Omessa dichiarazione è possibile invece applicare una sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro.
PRG / PGT
PRG e PGT sono gli strumenti necessari all’individuazione delle aree edificabili e alla loro classificazione all’interno del territorio comunale. Sono disponibili sul sito del comune di riferimento e presso l’ufficio tecnico comunale.
Adozione / Approvazione
il P.R.G. inizia il suo iter mediante l’adozione del consiglio comunale. In questo momento i rappresentanti della collettività devono depositare e pubblicare il piano. Le procedure di deposito e pubblicazione sono descritte dalla L.U.N. 1150/1942. Per 30 giorni il P.R.G. deve poter essere visto da tutti mediante affissione all’albo pretorio.
Tutto questo tramite una fase preventiva di osservazioni che nascono come contributo che singoli o associazioni possono dare per perfezionare il piano adottato.
Tutte le osservazioni sono oggetto di valutazione degli uffici preposti, quindi sottoposte al consiglio comunale. Il consiglio comunale con deliberazione motivata si pronuncerà sull’accoglimento o meno delle osservazioni presentate; con lo stesso atto il consiglio adotta definitivamente il PRG con le modifiche apportate a seguito dell’accoglimento di alcune osservazioni.
Successivamente alla delibera di adozione definitiva il PRG verrà trasmesso alla Giunta Regionale la quale si esprimerà sulla conformità del PRG alla normativa sovraordinata. Il parere espresso dalla giunta regionale, qualora favorevole consente al consiglio comunale di approvare il PRG.
Qualora la Giunta Provinciale esprimesse dei rilievi in ordine alla conformità del PRG il Comune può:
- approvare il PRG recependo totalmente i rilievi formulati dalla Giunta Provinciale,
- respingere i rilievi e controdedurre con deliberazione motivata.
Detto atto verrà discusso dalla giunta regionale dovrà esprimere un parere definitivo, che consentirà l’approvazione definitiva del Piano.
Dalla data di adozione della variante generale sino alla data di approvazione definitiva sono in vigore tutti e due gli strumenti urbanistici generali (quello vigente e quello adottato), pertanto per qualsiasi intervento (ad esclusione della manutenzione ordinaria), che comporti la trasformazione del territorio e/o del patrimonio edilizio, dovrà essere conforme alle previsioni di tutti e due gli strumenti urbanistici; si applicano infatti le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952 n. 1902.
Qualora le istanze presentate prevedano interventi in contrasto con lo strumento urbanistico generale adottato, il loro iter dovrà essere motivatamente “sospeso” fino alla data di approvazione del nuovo PRG.
Gli argomenti e le indicazioni presenti in questa sezione sono fornite a titolo informativo e generico. Per avere informazioni più dettagliate vi invitiamo a consultare i regolamenti e le delibere comunali di riferimento.