IMU – Definizioni

Fabbricato

Per fabbricato si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione
originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze. 

Area Fabbricabile

Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e
condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti
attuativi del medesimo. 

 Terreno Agricolo

Per terreno agricolo, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile.

Abitazione Principale

Per abitazione principale si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Qualora il contribuente possieda più di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, la pertinenza principale viene individuata con le seguenti modalità:

  • l’immobile pertinenziale con minore distanza rispetto all’abitazione principale;
  • in subordine, l’immobile con il valore della rendita catastale superiore.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

 

Inagibilità / Inabitabilità

Per fabbricato inagibile o inabitabile si intende il fabbricato che non risulta idoneo all’uso cui è destinato per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone ed il sopravvenuto degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (verifica i regolamenti comunali e leggi regionali). L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi diversi dalla destinazione originaria e/o autorizzata.


Gli argomenti e le indicazioni presenti in questa sezione sono fornite a titolo informativo e generico. Per avere informazioni più dettagliate vi invitiamo a consultare i regolamenti e le delibere comunali di riferimento.