IMU – Fabbricati Inagibili/Inabitabili

Definizione

Per fabbricato inagibile o inabitabile si intende il fabbricato che non risulta idoneo all’uso cui è destinato per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone ed il sopravvenuto degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (verifica i regolamenti comunali e leggi regionali). L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi diversi dalla destinazione originaria e/o autorizzata.

Come usufruirne

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 

L’inagibilità o inabitabilità deve essere accertata con perizia redatta da un tecnico abilitato a carico del proprietario; in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.

La detrazione ha validità dalla data di presentazione di idonea documentazione agli uffici comunali. Il personale tecnico comunale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nell’ipotesi in cui il fabbricato non disponga dei requisiti di inagibilità, gli uffici comunali provvederanno ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all’agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

Tale dichiarazione ha validità fino alla decadenza dei requisiti di inagibilità/inabitabilità. Nel caso in cui dovessero venir meno le condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione, dovrà essere dichiarata tale modifica agli uffici competenti tramite il modello di variazione IMU.

 


Gli argomenti e le indicazioni presenti in questa sezione sono fornite a titolo informativo e generico. Per avere informazioni più dettagliate vi invitiamo a consultare i regolamenti e le delibere comunali di riferimento.