IMU – Immobili Rurali

Un fabbricato rurale è è un immobile accatastato come un A/6 o come un D/10. Nel caso di A/6 parliamo di un immobile, casa abitazione accatastato così perchè fondamentalmente un immobile di tipo residenziale e destinato al soddisfacimento del bisogno abitativo e la cui finalità è quella dell’abitazione. D/10 invece nel caso in cui la particella catastale sia invece un terreno agricolo destinato ad uno sfruttamento economico come casolare per proteggere  le piante, riporre strumenti o attrezzature o concimi o simili.

La domanda per l’attribuzione della ruralità può essere presentata sia per i fabbricati rurali destinati ad abitazione, a esclusione di quelli appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), ovvero qualificati come abitazioni di lusso, sia per quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola censiti nei gruppi delle categorie A, B e C. Ai fini Irpef, il riconoscimento dei requisiti di ruralità comporta che il reddito del fabbricato è assorbito nel reddito del terreno cui il fabbricato è asservito. Quindi, in ogni caso, lo stesso non dovrà essere dichiarato autonomamente (articolo 42 del Tuir).

I requisiti per definire un fabbricato rurale sono definiti dall’articolo 9 del Dl 557/1993

Chi è esente?

Per usufruire dell’esenzione IMU per tali fabbricati occorre verificare l’accatastamento: 

  • gli immobili censiti nelle categorie A/6 (abitazione del coltivatore o del lavoratore) e D/10 (fabbricato strumentale all’attività agricola) sono esenti dall’IMU
  • gli immobili censiti con qualunque categoria, ma che mostrano sulla visura catastale la dicitura “requisiti di ruralità accertati” sono esenti dall’IMU

 

Dal 2020

Per quanto riguarda l’IMU i fabbricati rurali sono esenti a partire dall’anno d’imposta 2014 fino al 2019. Questo non vale per la TASI. I proprietari e (solo se prevista) in percentuale gli utilizzatori sono tenuti al pagamento della TASI con l’aliquota ordinaria dell’1 per mille. I comuni tramite le Deliberazioni delle aliquote possono azzerarla ma non aumentarla.

A partire dall’anno d’imposta 2020, con l’abolizione del tributo TASI, la quota per gli immobili strumentali agricoli è stata spostata sull’IMU. a partire dal 2020, salvo azzeramenti deliberati dall’ente, i proprietari di immobili strumentali sono tenuti al pagamento dell’imposta nella misura dell’1 per mille.

 


Gli argomenti e le indicazioni presenti in questa sezione sono fornite a titolo informativo e generico. Per avere informazioni più dettagliate vi invitiamo a consultare i regolamenti e le delibere comunali di riferimento.