IMU – Terreni Agricoli

definizione

Normativa

Per terreni agricoli si intendono quelle superfici di terra iscritte al catasto terreni e identificate tramite Foglio e Particella alla quale è attribuita una rendita catastale.

I terreni non propriamente “agricoli” cioè i cosidetti terreni “incolti” quindi non “adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile” sono da considerarsi comunque agricoli in base al fatto che tali terreni potenzialmente possono essere destinati all’utilizzo agricolo pur non essendo condotte attività agricole sugli stessi.

Fino all’anno 2013 e a decorrere dall’anno 2016 i terreni agricoli sono esenti dall’IMU nei comuni presenti nel Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

Se il comune risulta parzialmente delimitato (PD) l’esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione (vedi regolamenti comunali).


2014 e 2015

Per l’anno 2014 e 2015 una particolare applicazione dell’IMU in funzione della pubblicazione del Decreto del 28 novembre 2014 ridefiniva i Comuni montani in base all’altitudine del centro classificandoli in:

  • totalmente montani; aventi un altezza superiore a 601 mt. Tutti i terreni incolti e condotti da coltivatori diretti sono esenti dal pagamento dell’IMU;
  • parzialmente montani; aventi un altezza compresa tra 281 mt e 601 mt. I terreni agricoli sono soggetti al pagamento dell’IMU. i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti sono soggetti al pagamento dell’imposta con una detrazione di 200 €;
  • non montani; aventi un altezza inferiore a 281 mt. Tutti i proprietari di terreni agricoli sono tenuti al pagamento dei tributi. nel caso in cui il comune di stato classificato come non montano e l’altitudine sia compresa tra i 281 mt e i 601 mt, si applicano le disposizioni previste per i parzialmente montani in cui i terreni condotti da coltivatori diretti sono soggetti a una detrazione di 200€. 

L’individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente articolo, sostituiva quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Dopo la pubblicazione del Decreto interministeriale del 28 Novembre 2014 che riclassificava i Comuni montani in base all’altitudine, sono scaturite numerose problematiche che hanno portato alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015 del  DL n. 4 del 24/01/2015 che rivede l’IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014. 

vedi anche ris_2_del_3_febbraio_2015_confagricoltura_terreni_agricoli in cui vengono chiarite le diverse casistiche relative al pagamento dei tributi per gli anni 2014 e 2015.


Dal 2016

Con la legge di stabilità del 2016 sono state ripristinate le classificazioni dei terreni montani previste dal Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 secondo cui vengono esentati dal pagamento:

  • i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • i terreni agricoli ricadenti in comuni classificati come “totalmente montani”.

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COLTIVATORI DIRETTI

Detrazioni previste per i coltivatori diretti.

 
 


Gli argomenti e le indicazioni presenti in questa sezione sono fornite a titolo informativo e generico. Per avere informazioni più dettagliate vi invitiamo a consultare i regolamenti e le delibere comunali di riferimento.