
Sospensione termini processuali
Con il mese di Agosto arriva anche la pausa estiva e la sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative.
Inizialmente la norma (art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969) prevedeva 46 giorni di sospensione; dal 1° Agosto al 15 Settembre con ripresa dei termini dal giorno 16 Settembre. Con l’art. 16, comma 1, del D.L. n. 132/2014 (convertito nella Legge n. 162/2014) il periodo di sospensione è stato ridotto a decorrere dal 2015 da 46 giorni a 31 giorni.
LEGGE 10 novembre 2014, n. 162La pausa estiva non riguarda:
- la notifica di atti amministrativi quali avvisi di liquidazione e di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento;
- il versamento di imposte, tasse, e contributi (IMU, TASI, TARI, ecc)
- la presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni.
Casi:
- se il termine iniziale di decorrenza processuale cade all’interno del periodo di “pausa estiva”, il decorso dei termini parte dal primo giorno di ripresa dei termini (es: da 12 Agosto a 3 Settembre)
- se il termine finale di decorrenza processuale cade all’interno del periodo di “pausa estiva”, il decorso dei termini parte dopo 31 giorni (es: da 12 Agosto a 13 Settembre).
In sintesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative sono sospesi da Mercoledì 1 Agosto a Domenica 2 Settembre.
A decorrere da Lunedì 02 Settembre si rimetteranno in moto gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.
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